Statuto Sociale

 

- Art. 1 -

E' costituita senza fini di lucro l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DIFENSORI TRIBUTARI". Essa è apolitica e aconfessionale. L'associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata A.N.I.D.T., sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso. L'appartenenza ad essa impone ai Soci doveri, responsabilità nelle relazioni con altri Soci e con i terzi e l'accettazione delle norma del presente statuto. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

- Art. 2 -

L'associazione è costituita senza limiti di durata e l'Assemblea straordinaria ne può deliberare lo scioglimento, nominando un liquidatore. Effettuate le operazioni di liquidazione ed estinte tutte le passività, le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazzioni con finalità uguali od analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge. Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 di ogni anno.

- Art. 3 -

L'Associazione può istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sezioni o sedi secondarie in Italia o all'estero e aderire o collegarsi, attraverso varie forme e/o modalità, ad Associazioni imprenditoriali o ad altre associazioni o enti che perseguono scopi affini e analoghe finalità.

- Art. 4 -

In ogni regione, che raggiunga un numero minimo di 50 iscritti, può essere costituita un'Associazione territoriale, mentre sezioni locali possono essere istituite in ogni città capuluogo di provincia. Per procedere alla costituzione di una Associazione Territoriale è necessario che almeno 50 soggetti idonei ad avere lo Status di Socio ordinario, residenti nella Regione, facciano pervenire alla Segreteria Nazionale una domanda di costituzione; il Consiglio Direttivo presa in esame la domanda al accoglie dandone immediato avviso ai richiedenti ed entro un mese dalla delibera di riconoscimento i richiedenti devono eleggere il Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere comunicandone i nominativi al Consiglio Direttivo.

- Art. 5 -

Ogni sezione, nell'ambito degli scopi assciativi e delle norme del presente Statuto, ha autonomia organizzativa necessaria al suo funzionamento; essa risponde in via autonoma ed esclusiva delle obbligazioni contratte verso terzi. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Associazione nei confronti o a favore delle organizzazioni territoriali, costituiscono normale attività di assistenza senza assunzione di responsabilità. Ogni sezione può promuovere iniziative compatibili con i programmi definiti in sede nazionale. Il Presidente ed il Tesoriere della Sezione sono tenuti ad inoltrare al Consiglio Direttivo le domande di ammissione, a comunicare ogni 60 giorni l'elenco dei Soci in regola con il pagamento delle quote ed a versare 1/3 delle quote riscosse; in difetto di tale comunicazione e delle rimesse relative, entro il termine predetto, la Sezione è tenuta comunque al versamento di 1/3 di tante quote quanti sono gli iscritti risultanti per l'anno precedente. Per il versamento al Consiglio Direttivo delle somme previste nei commi precedenti sono solidalmente responsabili il Presidente ed il Tesoriere di ciascuna Sezione. La Sezione che non adempia a quanto sopra, nei termini e nelle modalità prescritte, può essere sciolta con delibera del Consiglio Direttivo.

- Art. 6 -

L'Associazione ha come scopo esclusivo:

a) Aggregare in un organismo rappresentativo nazionale i Difensori Tributari, facilitare l'accesso dei giovani a tale professione, agevolarne l'esercizio assumendo iniziative, suggerendo modalità o stipulando convenzioni dirette a ridurre i costi; promuovere e favorire lo studio e la critica costruttiva del diritto tributario e positivo italiano e straniero, delle problematiche relative all'esercizio della professione di Difensore Tributario nonchè la promozione dello sviluppo dei rapporti interprofessionali a livello nazionale ed internazionale.

b) Contribuire, nel rispetto dei principi costituzionali, alla riduzione dei tempi di attuazione della Giustizia Tributaria ed intervenire nel processo di formazione della nuova legge professionale per favorire la creazione di una nuova figura di Difensore Tributario e di nuove forme associative per le società di consulenza legale in linea con la visione comunitaria ed internazionale della professione.

c) Realizzare iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento professionale e ad una più concreta qualificazione degli operatori nel diritto tributario, anche dei collaboratori degli studi professionali e del personale, anche attraverso la costituzione di specifiche società o associazioni.

d) Coordinare la propria azione a quella di altri Organismi cui intende aderire al fine di promuovere l'espansione dell'attività del Difensore Tributario, l'armonizzazione delle norme professionali, nonchè cooperare con le Associazioni dei Magistrati Tributari per le proposte da avanzare a livello istituzionale.

- Art. 7 -

L'Associazione per perseguire i suoi scopi:

a) Promuove incontri tra cultori delle discipline giuridiche, economiche e sociali, organizza e partecipa a conferenze, dibattiti e convegni.

b) Costituisce commissioni di studio, cura pubblicazioni anche periodiche ed indice concorsi per studi di ricerca e monografie.

c) Promuove ed organizza seminari e corsi di studio di carattere culturale e professionale.

d) Si collega, anche attraverso forme partecipative, con enti pubblici e privati per la rappresentanza e la cura degli stessi delle problematiche giuridiche, con lo scopo di un miglior conseguimento dei  suoi fini istituzionali.

e) Interviene presso le Autorità competenti per sollecitare una riforma della legge professionale che tenga conto della nuova realtà e delle nuove esigenze sia della difesa tributaria sia del mondo imprenditoriale e della pubblica amministrazione.

f) Edita pubblicazioni anche periodiche, interessanti l'azione dell'Associazione o per divulgarne l'Attività e promuoverne l'iniziativa.

g) Aderisce ad altri organismi nazionali o internazionali aventi analoghe finalità.

- Art. 8 -

I soci dell'Associazione si distinguono in: a) Soci fondatori. b) Soci onorari. c) Soci ordinari.

- Art. 9 -

1. Sono fondatori le persone fisiche:

a) Che hanno partecipato alla costituzione della Associazione Nazionale Italiana Difensori Tributari (A.N.I.D.T.).

b) La cui domanda di adesione sia stata proposta e deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di costituzione.

c) Che siano cooptati all'unanimità in tale qualifica.

2. L'ammissione di altri soci fondatori, oltre a quelli previsti nel comma precedente, è deliberata dall'Assemblea con la partecipazione di non meno dei 4/5 dei suoi componenti ed all'unanimità dei partecipanti; la relativa deliberazione dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio. Occorre segnalare agli Associati un tariffario consigliato nel rispetto della normativa ed i provvedimenti disciplinari che verranno adottati nel caso di mancato rispetto del Codice Deontologico nonchè le eventuali convenzioni per la stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, che è comunque obbligatoria.

- Art. 10 -

Sono onorari le persone fisiche che si siano distinte per il loro particolare valore scientifico o professionale in materie giuridiche soprattutto in materia tributaria o gli uomini di cultura che abbiano dato un rilevante contributo alla soluzione di problemi giuridici, sociali ed economici. I Soci onorari vengono ammessi previa delibera del Consiglio Direttivo e possono partecipare alle Assemblee sociali, senza diritto di voto.

- Art. 11 -

Possono ottenere la qualifica di Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, anche sotto forma di società professionale, che siano abilitati all'assistenza tecnica per la difesa nella Giustizia Tributaria. Le domande di ammissione a Socio ordinario corredate dall'attestazione dell'abilitazione sopra citata, devono presentarsi al Consiglio Direttivo che, del caso, ne delibera l'ammissione. Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario potranno essere richieste ulteriori informazioni. Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti terzi. La qualifica di Socio ordinario si mantiene per il periodo in cui è stata versata la quota di partecipazione.

- Art. 12 -

La qualifica di Socio si perde per:

1. Decesso.

2. Dimissioni inoltrate per iscritto al Segretario Generale.

3. Espulsione deliberata dai 4/5 del Consiglio Direttivo per i Soci che vengano meno agli impegni assunti o che, per condotta morale o per attività incompatibile con le finalità dell'Associazione, rechino o possano arrecare danno al prestigio o agli interessi dell'Associazione.

4. Mancata corresponsione delle quote associative o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

5. Scioglimento o messa in liquidazione.

- Art. 13 -

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci.

b) Il Consiglio Direttivo.

c) Il Comitato Esecutivo.

d) Il Presidente.

- Art. 14 -

L'Assemblea è composta dai Soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari. All'Assemblea partecipano le Associazioni Territoriali, a mezzo di propri delegati in numero di uno per ogni regione. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare anche i Soci onorari solo con voto consultivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, con raccomandata inviata al Socio all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto o quando lo richiedano i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. Essa approva il rendiconto ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e delibera sugli argomenti che le sono stati sottoposti dal Consiglio stesso. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro Socio. Nessun Socio può detenere più di 2 deleghe. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei Soci in regola con il pagamento delle quote mentre l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà dei Soci in regola con il pagamento delle quote. 

- Art. 15 -

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 8 ad un numero massimo di 32 membri ovvero con un numero minimo di 3 membri sino alla costituzione delle Associazioni Territoriali di cui:

- 7 eletti dall'Assemblea tra i Soci fondatori;

- 1 eletto per ciascuna regione che abbia un numero di Soci ordianari superiore a 50.

Tutti i past-president dell'Associazione ne sono membri di diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Nel suo interno si eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio:

- Esamina le domande di ammissione ed assume le conseguenti deliberazioni.

- Fissa i contributi annuali.

- Predispone il rendiconto o il bilancio.

- Delibera sui criteri generali dell'attività di studio, ricerca, formazione, informazione, documentazione e divulgazione, sui conferimenti di incarichi nonchè sulle iniziative da intraprendere per il conseguimento delle finalità associative. In caso di dimissioni di tanti consiglieri che non costituiscano la maggioranza del Consiglio Direttivo, vengono cooptati altrettanti Consiglieri tra i Soci; se i dimissionari costituiscono la maggioranza dovrà procedersi alla rielezione dell'intero Consiglio.

- Art. 16 -

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Primo Consigliere. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare cura l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo.

- Art. 17 -

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e nei rapporti con i terzi; resta in carica 4 anni, attua le direttive dell'Assemblea ed indica i criteri generali da eseguire per la realizzazione dei programmi; presiede inoltre il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, la quale ultima è tenuto a convocare ai sensi dell'art. 14. I Past-President hanno facoltà di rinviare all'Assemblea le decisioni che ritengono in contrasto con le finalità dell'Associazione per un riesame delle delibere; se la delibera viene confermata per la seconda volta, esse diviene esecutiva ad ogni effetto di legge. In mancanza del Presidente sarà il Vice Presidente a farne le veci il quale, pertanto, è rivestito di tutti i poteri anche di rappresentanza dell'Associazione.

- Art. 18 -

Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione Nazionale Italiana Difensori Tributari (A.N.I.D.T.), ne promuove e coordina tutte le attività, coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività sociali e compie tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. Rimane in carica 4 anni.

- Art. 19 -

Il Tesoriere provvede al reperimento delle risorse dell'Associazione ed, in particolare, alla riscossione delle quote associative, di eventuali contributi straordinari e di ogni altra entrata; redige il bilancio o il rendiconto e l'eventuale relazione finanziaria. Rimane in carica 4 anni.

- Art. 20 -

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote inizialmente versate alla costituzione;

b) dalle quote annuali (fissate dal Consiglio Direttivo) dei Soci fondatori e ordinari;

c) da elargizioni volontarie, donazioni e lasciti in quanto accettati;

d) dagli eventuali contributi degli associati o di altri espressamente destinate, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;

e) dai proventi dei servizi resi dall'Associazione;

f) da finanziamenti erogati da enti pubblici o privati o da istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali, per la realizzazione delle sue finalità.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo per l'anno successivo. Il recesso di uno o più Soci non comporta lo scioglimento dell'Associazione, che rimane in vita anche nel caso in cui il numero dei Soci stessi si riduca a due. In caso di recesso o di perdita per qualsiasi causa della qualità di Socio, quest'ultimo non può chiedere la restituzione neppure parziale delle somme versate.

- Art. 21 -

Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, nei casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Provibiri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

- Art. 22 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le Norme di Legge vigenti in materia.

 

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